Ammissione |
procedura per istanza di ricorso a iscrizione atc
in base alla legge DGR 21/2/2011 ,LEGGE regionale n 8/94 come modificata DALLA LR 16/07 art 33 comma 7, art 35 comma 1,art 36 bis commi,2 e 4 art 37 comma 1,SI RICORDA CHE IL CACCIATORE RICHIEDENTE ISTANZA DI RICORSO A DINIEGO D'ISCRIZIONE, DEBBA PRESENTARE TALE ISTANZA ENTRO IL 15 APRILE P.V., IN COMPETENTE BOLLO DI 16.00 EURO ,IN DATA REGOLARE DI EMISSIONE UGUALE O ANTECEDENTE A QUELLA DELL'ISTANZA, COME PREVISTO DAL D.P.R. 642/1972, . DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL RICORRENTE , COMPLETI DI CODICE FISCALE,recapito telefonico e indirizzo mail,copia documento d'identitą e copia del diniego ricevuto.la mancanza del bollo sui ricorsi comporta sanzioni amministrative e l'inoltro all'ufficio delle ENTRATE per la regolarizzazione entro 30 giorni dalla data DI RICEVIMENTO ( ART 19 DPR N 642/72)
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